Il “superbonus” cambia: ecco alcune novità significative

Il “superbonus” cambia: ecco alcune novità significative

Novità significative per il superbonus del 110%. Le prime due arrivano dalla fiducia votata dal Senato sul decreto legge «agosto».
L’entità del bonus è stata portata al 160% per gli interventi riguardanti immobili siti nei comuni colpiti dal terremoti del 2009 e del 2016.
La seconda riguarda la possibilità che le assemblee condominiali in seconda convocazione approvino la cessione del credito o lo sconto in fattura con la stessa maggioranza semplificata prevista per la delibera dei lavori: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo delle quote millesimali. La stessa maggioranza è sufficiente anche per deliberare l’eventuale accesso a un prestito ponte per finanziare i lavori.

La maggioranza semplificata di un terzo dell’assemblea condominiale non pregiudica però i diritti dei singoli condòmini: chi preferisce tenere per sé il credito per cederlo a soggetto diverso da quello identificato dall’assemblea o per incassare direttamente il rimborso nei 5 anni successivi lo potrà fare così come analogamente non vi sarà nessun obbligo ad aderire al prestito. Ricordiamo che se si tiene il credito fiscale e si paga tutto per contanti si ricava nel tempo tra il 10 e il 15% in più, correndo però l’alea di perdere nel tempo una parte o del tutto i rimborsi fiscali qualora la situazione reddituale cambiasse in peggio. Make your life better with the 50 freispiele book of dead ohne einzahlung 2021.

Un’altra novità è un chiarimento riguardante la possibilità delle villette a schiera di accedere ai bonus sui lavori riservati alle abitazioni indipendenti. La formulazione originaria del decreto rilancio convertito in legge lasciava margini ad interpretazioni ambigue anche se la ratio pro villette era evidente. Il testo infatti al comma 1 punto c identifica gli immobili indipendenti come «edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno». Il problema si poneva ad esempio per quei complessi di villette che hanno un vialetto di accesso comune e l’ingresso sul vialetto e che pertanto hanno un accesso comune a quello degli altri proprietari. Sono intervenuti dapprima un chiarimento del Mef e poi da un emendamento al decreto agosto che per ingresso autonomo si intende un portone o un cancello che consenta l’ingresso da strada cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.